Qualità delle acque destinate al consumo umano
Si ritiene utile informare che il prossimo 21 marzo entrerà in vigore il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, che introduce una nuova disciplina sul tema della qualità delle acque destinate al consumo umano.
Il provvedimento, adottato in attuazione della Direttiva (UE) 2020/2184 (concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano) e della delega contenuta nella legge n. 127/2022 (Legge di delegazione europea 2021), è finalizzato a:
- rivedere e introdurre norme intese a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone “salubrità e pulizia”, anche attraverso una revisione dei parametri e dei valori parametrici di rilevanza sanitaria;
- stabilire i requisiti di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque potabili nonché per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel loro trattamento;
- introdurre un approccio di valutazione e gestione del rischio che sia più efficace ai fini della prevenzione sanitaria, della protezione dell’ambiente e del controllo delle acque destinate al consumo umano, anche sotto il profilo dei costi e della allocazione delle risorse istituzionali;
- migliorare l’accesso equo per tutti all’acqua potabile sicura;
- assicurare la comunicazione tra le autorità competenti e i fornitori di acqua e fornire una informazione adeguata e aggiornata al pubblico sulle acque destinate al consumo umano.
Si evidenzia che la nuova disciplina non trova applicazione alle acque minerali naturali; alle acque considerate medicinali; alle acque utilizzate in un’impresa alimentare e incorporate negli alimenti o prodotti destinati al consumo umano nel corso della loro produzione, preparazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato se provenienti da fonti di approvvigionamento proprie dell’operatore alimentare ed, infine, alle acque destinate esclusivamente a quegli usi specifici diversi da quello potabile, ivi incluse quelle utilizzate nelle imprese alimentari, la cui qualità non abbia ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati.
Per quanto riguarda le esenzioni, si richiama l’articolo 3 del provvedimento che prevede che:
- le acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita o utilizzate nella produzione, preparazione o trattamento di alimenti, sono soggette alle nuove disposizioni di legge (in particolare, agli articoli da 1 a 5) e devono essere conformi ai parametri indicati nell’Allegato I, Parti A e B del decreto in esame, e, qualora siano destinate ad essere ingerite o si preveda ragionevolmente che possano essere ingerite da esseri umani, devono essere considerate alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178 del 2002 (che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare);
- le acque destinate al consumo umano prodotte dalle case dell’acqua1 devono essere conformi al decreto in esame fino al punto di consegna alla casa dell’acqua e, rientrando nell’attività di somministrazione diretta al pubblico di bevande, devono da quel punto in poi essere considerate alimenti;
- le navi che eseguono la desalinizzazione dell’acqua, il trasporto passeggeri e operano in veste di gestori idro-potabili, sono soggette esclusivamente alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 e agli articoli 8, 9, 12 e 15, e ai pertinenti Allegati del decreto;
- i gestori idro-potabili che forniscono, in media, meno di 10 m3 di acqua al giorno o che servono meno di 50 persone nell’ambito di un’attività commerciale o pubblica, sono soggetti soltanto alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e agli articoli 13, 14 e 15, e ai pertinenti Allegati.
Gli obblighi generali da rispettare affinché le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite sono definiti dall’articolo 4.
Più precisamente, ai fini dell’osservanza dei requisiti minimi previsti dal decreto in commento, le acque destinate al consumo umano sono considerate salubri e pulite se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) non devono contenere microrganismi, virus e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
b) devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti nell’Allegato I, Parti A “Parametri microbiologici”, B “Parametri chimici” e D “Parametri pertinenti per la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici”;
c) devono essere conformi ai valori per parametri supplementari non riportati nell’Allegato I e fissati ai sensi dell’articolo 12, comma 132.
Al fine di garantire la sicurezza delle acque potabili e l’accesso universale ed equo all’acqua, l’articolo 6 dispone l’adozione di un approccio basato sul rischio, da implementare attraverso il controllo e la gestione degli eventi pericolosi.
In questo ambito si prevede, tra l’altro, che i gestori idrici della distribuzione interna3 siano tenuti ad effettuare, per la prima volta, attività di valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari entro il 12 gennaio 2029; la valutazione dovrà essere riesaminata ogni sei anni e, se necessario, aggiornata. Viene successivamente regolamenta la procedura per la valutazione del rischio attraverso l’indicazione degli elementi che devono esservi necessariamente ricompresi.
L’articolo 9 tratta della valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie individuate all’Allegato VIII del provvedimento4.
Al riguardo, viene previsto che i gestori della distribuzione idrica (GDI) debbano effettuare le attività di valutazione e gestione del rischio con particolare riferimento a Legionella e Piombo (parametri elencati nell’Allegato I, Parte D), adottando le necessarie misure preventive e correttive, proporzionate al rischio, per ripristinare la qualità delle acque nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana.
Per i criteri di valutazione e gestione del rischio da applicare ai sistemi di distribuzione interni, l’articolo rimanda alle “Linee Guida per la valutazione e gestione del rischio per la sicurezza dell’acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e di talune navi”, ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184, Rapporto ISTISAN 22/32.
L’articolo sottolinea, altresì, la necessità di considerare anche i potenziali rischi derivanti da prodotti e materiali che entrano in contatto con le acque potabili, e di responsabilizzare i gestori dei sistemi di distribuzione idrica interni, poiché di norma tali sistemi, secondo la pertinente legislazione nazionale, non sono sotto il controllo dei gestori idro-potabili.
Infine, l’articolo dispone che le Regioni e le Province autonome, in coordinamento con il Ministero della salute e il CeNSiA, promuovano una formazione adeguata agli scopi e aggiornata per gli idraulici e gli altri professionisti che operano a vario titolo nei settori dei sistemi di distribuzione interni e dell’installazione di oggetti e materiali che entrano in contatto con l’acqua destinata al consumo umano.
L’articolo 23 è volto a definire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del decreto in esame. Tra le disposizioni più rilevanti si segnala:
- la fornitura di acqua destinata al consumo umano non a norma, da parte del gestore idro-potabile (sanzione amministrativa pecuniaria da 16 mila a 92 mila euro);
- la violazione delle norme, da parte del gestore della distribuzione idrica interna, per la fornitura di acque attraverso sistemi di distribuzione interni (sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 46.000 euro);
- utilizzo in un’impresa alimentare di acqua non conforme, con conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finali ed effetti sulla salute dei consumatori (sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 46.000 euro);
- l’inosservanza dell’obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile (sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 a 70.000 euro);
- l’inosservanza dell’obbligo di implementazione dei controlli interni (sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 46.000 euro);
- l’inosservanza dei provvedimenti imposti dalle competenti Autorità per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano a tutela della salute umana, nel caso specifico che i provvedimenti riguardino i sistemi di fornitura idro-potabile (sanzione amministrativa pecuniaria da 16.000 a 92.000 euro);
- violazione dei criteri aggiuntivi di idoneità per materiali che entrano a contatto con acqua destinata al consumo umano (sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 80.000 euro).
All’accertamento e alla contestazione delle violazioni e all’applicazione delle sanzioni amministrative provvederanno le autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
L’articolo 24 definisce le norme transitorie necessarie al passaggio dalle disposizioni precedenti a quelle di attuazione disposte dal decreto in oggetto, al fine di provvedere all’adeguamento tecnico e scientifico e per rendere graduale tale passaggio. Si prevede, in particolare, un periodo di transizione fino al 12 gennaio 2026, a decorrere dal quale il controllo dei parametri previsti per i valori di riferimento delle acque ad uso umano diventa obbligatorio, per l’adozione tempestiva, da parte delle autorità ambientali e sanitarie e dei gestori idro-potabili, degli specifici parametri di riferimento previsti dal decreto in esame.
L’articolo 25, da ultimo, individua il D.Lgs 2 febbraio 2001, n. 31 quale normativa vigente da abrogare a seguito dell’entrata in vigore del decreto in questione.