Contributi regionali a fondo perduto a sollievo dei costi di funzionamento delle unità locali di esercizi
CONTRIBUTI REGIONALI A FONDO PERDUTO A SOLLIEVO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLE UNITA’ LOCALI DI ESERCIZI DI VENDITA DI VICINATO
Per attività ubicate nei Comuni aventi una popolazione non superiore a 5.000 abitanti ovvero nelle Frazioni dei Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti
I criteri di ammissibilità e le modalità per l’accesso al contributo sono disciplinati dall’art. 16 LR 3/2021 e dal Bando approvato con Decreto del Direttore Servizio Turismo e Commercio n. 2207/PROTUR del 13 ottobre 2022.
Il presente contributo è concesso a sollievo dei costi per il funzionamento dell’unità locale sostenuti dal 23 novembre 2021 alla data di presentazione della domanda.
La domanda – con marca da bollo da € 16,00 può essere presentata – redatta secondo lo schema di domandaAllegato A (qui sotto messo a disposizione) esclusivamente dalla PEC dell’impresa da
lunedì 17 ottobre 2022 a venerdì 18 novembre 2022
alla Direzione Centrale Attività Produttive – Servizio Turismo e Commercio
all’indirizzo economia@certregione.fvg.it
unitamente all’Allegato B debitamente compilato e sottoscritto con:
- a) copia dei documenti di spesa
- b) documentazione comprovante l’avvenuto pagamento mediante mezzo tracciabile
- c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a).
Il contributo è concesso e contestualmente erogato secondo l’ordine di ricezione delle istanze.
Beneficiarie sono le microimprese che esercitano la vendita al dettaglio di vicinato con superficie di vendita fino a 250 metri quadrati che:
- risultano attive e iscritte nel registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di contributo;
- svolgono attività di vendita al dettaglio di generi alimentari freschi e conservati ovvero di generi non alimentari di prima necessità e di uso corrente per le famiglie;
- hanno un’unità locale ubicata in un Comune con popolazione NON superiore a 5.000 abitanti ovvero in una Frazione di Comune con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti;
- non si trovano in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali in corso o aperte nei propri confronti prima della data di presentazione della domanda di contributo;
- realizzano un volume d’affari medio annuo a fini IVA non superiore a € 500.000, riferito agli ultimi tre anni; nel caso di esercizio di vicinato operante da meno di tre anni alla data della domanda, tale volume di affari è rapportato ai mesi di effettiva attività;
- occupano un massimo di cinque addetti a tempo pieno, calcolati in unità lavorative annue (ULA), compresi i titolari, i collaboratori, i soci lavoratori retribuiti, ed esclusi gli apprendisti e il personale con contratto di apprendistato o di formazione professionale o di inserimento;
- osservano un orario di apertura giornaliero non inferiore a tre ore per sei giorni alla settimana;
- non hanno beneficiato di altri contributi finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo.
La spesa ammessa non può essere inferiore ad € 2.000 né superiore ad € 5.000.
Ogni singola impresa può beneficiare di un solo contributo, per ciascun anno solare, indipendentemente dal numero di esercizi di vicinato gestiti o dalle unità locali gestite.
Sono spese ammissibili:
- i costi di funzionamento dell’unità locale, da intendersi quali spese legate alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento dei locali e all’utenza telefonica;
- il canone d’affitto relativo ai locali in cui viene esercitata l’attività;
- lo stipendio del personale compresi i titolari, i collaboratori, i soci lavoratori retribuiti, ed esclusi gli apprendisti e il personale con contratto di apprendistato o di formazione professionale o di inserimento;
- i costi connessi all’attività di certificazione di cui all’articolo 41bis LR 7/2000.
Il contributo è pari al 50% della spesa ammessa.
Viene elevato al 100% della spesa ammessa nel caso di esercizio di vendita di vicinato e di almeno tre dei seguenti servizi di prossimità:
- consegna a domicilio;
- supporto ai servizi postali;
- vendita di giornali e riviste;
- vendita prevalente di prodotti locali o di provenienza regionale;
- utilizzo di eco-compattatori e di attrezzature e strumentazioni necessarie per la vendita di prodotti alimentari e detergenti sfusi;
- adesione a progetti di recupero delle merci invendute;
- accesso a internet mediante la messa a disposizione di rete wi-fi o di postazione multimediale;
- servizio fotocopie e scansione documenti, nonché assistenza gratuita mediante affiancamento della clientela nello svolgimento di adempimenti burocratici documentati sia in modalità cartacea tradizionale che elettronica digitale.
I contributi non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese.