Indennità una tantum per lavoratori autonomi e liberi professionisti

Con riferimento al DL n. 50/2022, convertito in legge n. 91/2022, (decreto Aiuti), all’art. 33, comma 1 è stato previsto il riconoscimento di una “Indennità una tantum” ai lavoratori autonomi e ai Professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e ai Professionisti iscritti alle rispettive casse di previdenza.

La prestazione è liquidabile per coloro che non abbiano già usufruito dell’indennità di cui agli artt. 31 e 32 del medesimo Decreto Aiuti (per il dettaglio dei soggetti beneficiari, si veda la normativa).

L’Inps con Circolare n. 103 del 26 settembre 2022 ha illustrato le caratteristiche della prestazione che si riportano in sintesi:

1. BENEFICIARI
L’indennità è riconosciuta ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS nonché ai professionisti iscritti alle Casse di previdenza (d.lgs. n. 509/1994; d.lgs. n. 103/1996).
Con riferimento ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, possono accedere alla prestazione:
• gli iscritti alla Gestione Speciale INPS degli Artigiani;
• gli iscritti alla Gestione Speciale INPS degli esercenti attività commerciali;
• gli iscritti alla Gestione Speciale per i coltivatori diretti, i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali;
• i pescatori autonomi di cui alla legge n. 250/1958, recante “Previdenza a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne”, iscritti all’INPS;
• i liberi professionisti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione Separata INPS, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.

Sono destinatari dell’indennità anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
Sono esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti ala Gestione per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri per l’attività di amministratore di società.

2. REQUISITI
Per accedere all’”Indennità una tantum”, i soggetti interessati devono far valere congiuntamente i seguenti requisiti:

a) Aver percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021;
Ai fini della verifica del requisito reddituale, dal computo del reddito personale assoggettabile a IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, sono esclusi i trattamenti di fine rapporto, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate soggette a tassazione separata.
Nell’ambito dei contributi previdenziali effettivamente versati non devono essere considerate le somme riconosciute dall’INPS a titolo di esonero contributivo.

b) Essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del cosiddetto Decreto Aiuti.

c) Essere titolare di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022.
Per i soci di società o i componenti degli studi associati, il requisito della titolarità della partita IVA, attiva al 18 maggio 2022, deve essere soddisfatto in capo alla società o allo studio associato.

d) Aver effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità.
Questo requisito contributivo non trova applicazione per i contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento (o contribuzione dovuta da versare per i liberi professionisti) entro il 18 maggio 2022.

Per gli iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori (artigiani/commercianti/agricoli) il requisito contributivo viene verificato sulla posizione del titolare della posizione aziendale. Pertanto, gli assicurati che richiedono l’indennità una tantum in qualità di coadiuvanti e coadiutori possono accedere al beneficio solo  nel caso in cui il requisito contributivo sia soddisfatto sulla posizione aziendale del titolare.

e) Non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti al 18 maggio 2022 (l’indennità una tantum è incompatibile con l’APE sociale).

f) Non essere percettore delle prestazioni di cui agli artt. 31 e 32 del Decreto Aiuti).

3. MISURA
L’importo dell’indennità è pari a:
€.200,00 per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000, ma superiore a 20.000;

• €.350,00 per i lavoratori che possiedono tutti i requisiti di accesso alla prestazione e che, nell’anno di imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
L’indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali. Non può essere ceduta, sequestrata o pignorata ed è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta.
Inoltre, per il periodo di fruizione del beneficio non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda va presentata in via telematica all’Inps entro il 30 novembre 2022.

I professionisti iscritti esclusivamente alle Casse di previdenza (d. lgs. n. 509/1994; d. lgs. n. 103/1996) ai fini di accedere all’”Indennità una tantum” devono presentare domanda agli Enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti, nei termini e con le modalità dagli stessi previsti.
Nel caso in cui il professionista sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dall’INPS e a una Cassa di previdenza, la domanda di accesso all’”Indennità una tantum” dovrà presentarla esclusivamente all’INPS.
La prestazione è corrisposta dall’Istituto sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente e di quelli a disposizione dell’INPS al momento del pagamento.

Per l’accertamento della sussistenza dei requisiti auto dichiarati, l’INPS procederà alla successiva verifica anche attraverso l’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui dall’esito della verifica risulti l’insussistenza dei requisiti necessari per accedere alla prestazione, l’Istituto avvia la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità.

5. LIMITE DI SPESA
Il DL 50/2022, art. 33, ha previsto un limite di spesa entro il quale la prestazione viene erogata.
L’Istituto procederà all’erogazione dell’indennità in base all’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio.

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