Decreto Aiuti-ter: crediti di imposta per i rincari di energia e gas
Il Decreto Legge n. 144 (c.d. decreto Aiuti-ter) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2022 ha prorogato e rafforzato per i mesi di ottobre e novembre 2022 i crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas allargando la platea alle imprese “non energivore” che impiegano energia elettrica con una potenza pari o superiore a 4,5 Kw (il requisito per il secondo e terzo trimestre 2022 era una potenza pari o superiore a 16,5 Kw).
Per le imprese non energivore il beneficio verrà riconosciuto qualora il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del terzo trimestre 2022 abbia subito un incremento del costo per Kw superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 2019. Verificata questa condizione il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Per le imprese energivore (imprese a forte consumo di energia elettrica come definite dall’art. 3 del decreto Mise 21 dicembre 2017), verificata la condizione dello scostamento del 30% menzionato, verrà riconosciuto il credito di imposta nella misura del 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Per le imprese gasivore (imprese a forte consumo di gas come definite dall’articolo 3, comma 1 del decreto Mite 21 dicembre 2021 e che operano in uno dei settori indicati nell’allegato 1 dello stesso decreto) e non gasivore, il credito di imposta, verificata la condizione dello scostamento del 30% menzionato, spetta nella misura del 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.
Qualora l’impresa beneficiaria del credito di imposta si rifornisca dallo stesso fornitore di gas e o di energia già nel periodo del terzo trimestre 2019 è possibile richiedere il conteggio dell’importo del credito di imposta spettante direttamente al fornitore stesso. La richiesta andrà fatta tramite posta elettronica certificata entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta. In dettaglio per il terzo trimestre la richiesta andrà fatta entro il 29 novembre mentre per i mesi di ottobre e novembre la richiesta andrà fatta entro il 29 gennaio.
I crediti di imposta menzionati (terzo trimestre e mesi di ottobre e novembre) sono utilizzabili in compensazione tramite il modello F24 entro il 31 marzo 2023, in alternativa sono cedibili per intero ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. I crediti di imposta ceduti devono essere usufruiti dal cessionario con le stesse modalità previste per il cedente, comunque entro la data del 31 marzo 2023.
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