CREDITO D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE STRUTTURE RICETTIVE
CREDITO D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE STRUTTURE RICETTIVE
esistenti alla data del 1° gennaio 2012
per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021
Il Ministero del Turismo – con Avviso Pubblico del 26 maggio 2022 – ha comunicato le modalità applicative per l’accesso alla piattaforma online per la concessione e l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta in favore delle strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012, di cui all’art. 79 DL 104/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 126/2020.
Alle strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012
è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 65%
delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021
entro il limite massimo di € 200.000
riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili pari a € 380 milioni
Per struttura ricettiva ammessa al credito di imposta si intende:
- la “struttura alberghiera”, quale struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali da specifiche normative regionali;
- le strutture che svolgono attività agrituristica (di seguito “agriturismo”), come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali;
- gli stabilimenti termali di cui all’art. 3 Legge 323/2000;
- le strutture ricettive all’aria aperta, ossia le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta e al soggiorno di turisti, quali i villaggi turistici, i campeggi, i campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche, i parchi di vacanza, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, nonché quelle individuate come tali da specifiche normative regionali.
per interventi di:
- manutenzione straordinaria
- restauro e di risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
- eliminazione delle barriere architettoniche
- incremento dell’efficienza energetica
- adozione di misure antisismiche
- acquisto di mobili e componenti d’arredo
- realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali
- acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali,
per i soli stabilimenti termali
Le domande possono essere compilate e presentate
- dalle ore 12.00 del giorno 13 giugno 2022
- alle ore 12.00 del giorno 16 giugno 2022
previa autenticazione SPID, CIE o CNS accedendo alla piattaforma dedicata
si ricorda che il link di accesso alla piattaforma sarà pubblicato
il giorno 9 giugno 2022.
L’istanza dovrà essere compilata dal rappresentante legale del soggetto richiedente, come risultante dal Registro delle imprese e firmata – unitamente agli allegati – digitalmente.
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura ricettiva oggetto di intervento.
L’agevolazione è concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19’, e successive modificazioni, e comunque fino all’importo massimo di 200 mila euro.
Il credito di imposta è alternativo e non cumulabile con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Le risorse sono assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande; entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande il Ministero comunica all’impresa il riconoscimento dell’importo del credito d’imposta effettivamente spettante, oppure il diniego dell’agevolazione.
Per comodità si Allega:
- decreto interministeriale prot. 3934 del 17.3.2022
- avviso pubblico prot. 6854 del 26.5.2022
- All 1 Domanda di agevolazione
- All 2 Quadro riassuntivo
- All 3 Modelli utili alla richiesta delle informazioni antimafia
- All 4 Oneri informativi