Obbligo di trasparenza per le erogazioni pubbliche ricevute nell’anno 2021 – Scadenza 30 giugno 202
Obbligo trasparenza per le erogazioni pubbliche ricevute nell’anno 2021 – Scadenza 30 giugno 2022
La Legge n. 124/2017, art.1 commi 125-129, prevede che tutti i soggetti iscritti al Registro Imprese che hanno beneficiato di erogazioni pubbliche di importo complessivo pari o superiore a € 10.000 l’anno hanno l’obbligo di rendere pubbliche le somme ricevute entro il 30 giugno dell’anno successivo alla percezione.
Per quanto riguarda le imprese occorre fare una distinzione. In dettaglio:
- i soggetti che redigono il bilancio in forma ordinaria devono pubblicare le informazioni sulle erogazioni pubbliche nella Nota Integrativa del bilancio d’esercizio;
- per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio ordinario e quindi società di capitali che redigono il bilancio in forma abbreviata, per gli imprenditori individuali e per le società di persone tale obbligo si assolve mediante pubblicazione sui propri siti internet. Solo in mancanza del sito internet risulta possibile adempiere agli obblighi in esame attraverso il sito internet della propria associazione di categoria di appartenenza.
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo delle sovvenzioni tale obbligo non ricomprende le misure concesse in considerazione dell’emergenza epidemiologica.
Le informazioni da pubblicare sono:
- i dati identificativi del soggetto beneficiario se l’informativa è fornita su portali di terzi;
- i dati identificativi del soggetto erogante;
- l’importo dell’erogazione incassata con il periodo amministrativo di incasso;
- una breve descrizione della causale dell’attribuzione.
In caso di mancata pubblicazione delle erogazioni ricevute è prevista una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un minimo di € 2.000. Decorsi 90 giorni dalla contestazione di mancata pubblicazione se non si ottempera agli obblighi richiesti si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio.
Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento.