RAI – esonero dal pagamento del canone speciale per l’anno 2021. Istituzione codice tributo per utilizzo in compensazione.
Le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, sono state esonerate dal versamento del canone di abbonamento speciale radiotelevisivo per l’anno 2021.
Qualora il canone per l’anno 2021 sia stato comunque pagato, i versamenti effettuati entro il 22 marzo 2021 possono essere recuperati mediante compensazione tramite modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate, accogliendo le nostre sollecitazioni, ha diramato le istruzioni necessarie per procedere alla compensazione, di seguito riepilogate.
Per coloro che hanno effettuato il versamento del canone speciale 2021 entro e non oltre il 22 marzo 2021, per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24 è istituito il seguente codice tributo: “6958” denominato “CREDITO D’IMPOSTA CANONE SPECIALE RAI – art. 6, c. 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”.
Al fine di controllare che la fruizione del credito d’imposta avvenga nei limiti dell’importo spettante, il credito stesso è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.
Si rammenta che, se invece il versamento è avvenuto a partire dal 23 marzo 2021, il relativo importo viene imputato all’anno 2022, salvo che sia stata presentata istanza di rimborso nel corso del 2021.
In caso di cessazione dell’abbonamento con decorrenza 1° gennaio 2022, la Rai ammette la possibilità di presentare istanza di rimborso dell’importo versato per il 2021 a abbonamentispeciali@rai.it