Sentenza n. 6677/2021 – Preconfezionamento obbligatorio del pane precotto e congelato

Gentili colleghi,

 

Vi segnaliamo che, con la Sentenza n. 6677/2021, il Consiglio di Stato ha ribadito il principio del preconfezionamento obbligatorio del pane precotto e congelato, messo in vendita nel contesto della Grande Distribuzione Organizzata, allo scopo di differenziarlo dal pane fresco.

 

La Terza Sezione del Consiglio di Stato, nel caso di specie, ha confermato in Appello il rifiuto del Ricorso promosso in primo grado davanti al TAR della Puglia da una società concessionaria avverso un Provvedimento della competente ASL di Lecce, recante sanzioni ad un Supermarket per accertata commercializzazione senza confezione né etichetta di pane precotto, surgelato o meno.

In particolare l’appellante, per legittimare la propria prassi aziendale, richiamava il combinato disposto degli articoli 14, comma 4 della legge 4 luglio 1967, n. 580, e del relativo regolamento attuativo emanato con D.P.R. n. 502/1998 (art. 1).

Sul punto si ricorda che l’art. 14, comma 4, della legge n. 580/1967 stabilisce che “Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e messo in vendita, previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto”.

L’art. 1 del  suddetto Regolamento, prevede invece che: “1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, comma 4, della legge 4 luglio 1967, n. 580, come modificato dall’articolo 44 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, il pane ottenuto mediante completamento di cottura da pane parzialmente cotto, surgelato o non surgelato, deve essere distribuito e messo in vendita in comparti separati dal pane fresco e in imballaggi preconfezionati riportati oltre alle indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, anche le seguenti: a) «ottenuto da pane parzialmente cotto surgelato» in caso di provenienza da prodotto surgelato; b) «ottenuto da pane parzialmente cotto» in caso di provenienza da prodotto non surgelato né congelato.  Ove le operazioni di completamento della cottura e di preconfezionamento del pane non possano avvenire in aree separate da quelle di vendita del prodotto, dette operazioni possono avvenire, fatte salve comunque le norme igienico sanitarie, anche nella stessa area di vendita e la specifica dicitura di cui al comma 1 deve figurare altresì su un cartello esposto in modo chiaramente visibile al consumatore nell’area di vendita”.

Secondo Il Consiglio di Stato dal combinato disposto delle disposizioni richiamate risulta in maniera evidente che la vendita del pane parzialmente cotto deve essere posta in essere, di regola, previo confezionamento.

Solo in caso di impossibilità di eseguire il preconfezionamento in area diversa da quella di vendita, può eccezionalmente farsi luogo a confezionamento in tale area, “fatte salve comunque le norme igienico-sanitarie”. Pertanto la sentenza chiarisce che: “neppure la disposizione che deroga all’obbligo di preconfezionamento in area separata da quella della vendita consente la vendita di pane non confezionato: dal momento che la deroga concerne l’ubi, ma non l’an (“dette operazioni” sono evidentemente quelle di confezionamento). La norma di chiusura è poi quella che impone comunque, nel margine esegetico dalla stessa consentito, il rispetto delle norme igienico-sanitarie”.

Inoltre la sentenza in esame chiarisce come sfugga alle argomentazioni della Società ricorrente ed appellante che la rivendicata modalità di vendita si è rivelata in concreto, nella fattispecie oggetto del Provvedimento ASL impugnato, del tutto inidonea a garantire le più elementari esigenze di sicurezza alimentare, poiché è stata accertata dai NAS l’inammissibile procedura che autorizza illegittimamente il singolo consumatore, prima di provvedere al confezionamento, a “.. toccare il pane per poi riporlo nell’espositore, a danno dei futuri (e ignari) clienti”

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