Dichiarazioni giacenza vini 2020/2021 – Circolare AGEA
Si trasmette in allegato la circolare AGEA n. 53080 del 27/07/2021 recante “Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza”, relativa alle giacenze di vino per la campagna 2020/2021 (all. 1).
A tal proposito si rammenta che, ai sensi dell’art. 32 del Reg. (UE) 2018/273, sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone, che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alle ore 24.00 del 31 luglio.
I quantitativi di vini e/o mosti viaggianti alla mezzanotte del 31 luglio sono, altresì, dichiarati
dal destinatario.
Sono, invece, esonerati dall’obbligo della presentazione:
- i consumatori privati;
- i rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un’attività commerciale avente per oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi, così come definiti al punto 3, ultimo pallino, della circolare. Questo specifica che costituiscono “piccoli quantitativi”, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera i), del decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015, le vendite: “a) di vini e di mosti parzialmente fermentati, anche confezionati dal rivenditore stesso, in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri, con ulteriore limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri ed a condizione che, nello stesso esercizio, non si detengano quantità superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo i vini confezionati in recipienti di volume nominale fino
a 5 litri; b) di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato regolarmente confezionati da terzi inferiori o pari, per singola cessione, a 5 litri oppure a 5 chilogrammi”. - i rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.
La dichiarazione deve essere presentata all’AGEA entro il termine ultimo di venerdì 10 settembre 2021.
La presentazione della dichiarazione oltre tale termine comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa per ritardata presentazione nonché delle ulteriori sanzioni di cui all’art. 48 del Reg. (UE) 2018/273 e all’articolo 64, par. 4, lett. d), del reg. (UE) 1306/2013 (“mancata concessione del diritto di partecipare al regime di aiuto o alla misura di sostegno oppure ad un’altra misura in questione o del diritto di beneficiarne”).
Per le modalità dettagliate di presentazione delle dichiarazioni si rimanda alla lettura della circolare allegata.