Dal 23 agosto via libera alla richiesta del bonus rottamazione tv per l’acquisto di televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terreste
In cosa consiste il bonus
Il contributo per l’acquisto di nuovo apparecchio televisivo, previo corretto avvio a riciclo di un apparecchio non conforme al nuovo standard DVB-T2, è riconosciuto all’utente finale dal 23 agosto 2021 e fino al 31 dicembre 2022, salvo anticipato esaurimento dei fondi disponibili, sotto forma di sconto praticato dal venditore dell’apparecchio pari al 20% del prezzo di vendita, fino ad un importo massimo di 100 euro per nucleo familiare, di un televisore compatibile con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terrestre a quegli utenti – residenti in Italia intestatari del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione – che rottamano un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018.
Quali utenti finali possono accedervi
Il contributo è riconosciuto una sola volta per l’acquisto di un solo apparecchio televisivo, tra quelli compresi nell’elenco dei prodotti idonei, pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, a tutti gli utenti residenti nel territorio dello Stato che siano intestatari del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione nonché alle persone fisiche, residenti in Italia, che al 31 dicembre 2020 risultino di età pari o superiore a 75 anni ed esenti dal pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione a condizione che abbiano provveduto all’avvio al riciclo virtuoso. Il contributo è cumulabile con quello di cui al decreto interministeriale 18 ottobre 2019, per l’acquisto di un televisore o un decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi, il cui importo è ora ridotto a 30 euro, o al minor valore pari al prezzo di vendita se inferiore. Le persone fisiche che, al 31 dicembre 2020, risultino di età pari o superiore a 75 anni, residenti in Italia ed esenti dal pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione, fruiscono del contributo di cui al decreto interministeriale 18 ottobre 2019, mediante autocertificazione dell’esenzione all’atto dell’acquisto. Alla richiesta è allegata copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale dell’acquirente.
Le regole per i produttori e i rivenditori
Per i produttori e i venditori, ivi inclusi quelli del commercio elettronico, restano in vigore le disposizioni dei commi 3 (dichiarazione dell’elenco dei prodotti idonei, con relativi codici identificativi) e 4 (registrazione sul portale dell’Agenzia delle Entrate) dell’art. 1 del decreto interministeriale 18 ottobre 2019 e dei commi 1 degli articoli 1 e 3 del decreto interministeriale dell’8 marzo 2010 (procedure per il ritiro dei RAEE). L’avvio a riciclo dell’apparecchio non conforme al nuovo standard DBV-T2 è effettuato o presso lo stesso rivenditore, contestualmente all’atto di acquisto oppure preventivamente presso un centro comunale di raccolta RAEE, previa consegna del modulo (scaricabile dal sito del MISE) mediante il quale l’utente finale attesta il conferimento del bene ed autocertifica la titolarità dell’abbonamento al canone di radiodiffusione e la non conformità dell’apparecchio ai nuovi standard DVB-T2, in quanto acquistato in data antecedente al 22 dicembre 2018. Il modulo deve essere controfirmato dal rivenditore o da un addetto del centro di raccolta e consegnato all’atto di acquisto, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale dell’acquirente, ai fini dell’applicazione dello sconto sul prezzo finale di vendita che deve esser comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto. Lo sconto non riduce la base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto. Le attività di raccolta dei RAEE sono effettuate dal rivenditore previa iscrizione nell’apposita sezione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
Cosa deve fare il rivenditore per applicare lo sconto
Ai fini dell’applicazione dello sconto, il venditore, avvalendosi del servizio telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, disponibile nell’area riservata del sito web della medesima, trasmette alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello Sviluppo Economico una comunicazione telematica contenente, a pena di inammissibilità:
- il codice fiscale del venditore;
- il codice fiscale e gli estremi del documento di identità dell’utente finale;
- i dati identificativi dell’apparecchio, per consentirne la verifica di idoneità;
- il prezzo finale di vendita, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto.
Il servizio telematico, effettuate le verifiche in ordine cronologico di ricezione delle istanze, comunica al venditore, mediante rilascio di apposita attestazione, la disponibilità dello sconto richiesto oppure l’impossibilità di applicarlo. Nel caso in cui, successivamente alla ricezione dell’attestazione, la vendita.
Come il venditore recupera lo sconto praticato
Il venditore recupera lo sconto praticato all’utente finale mediante un credito d’imposta, da indicare nella dichiarazione dei redditi, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell’attestazione della disponibilità dello sconto ricevuta dal servizio telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (limite annuale di 250.000 euro per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e all’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (limite annuale di 1 miliardo di lire per il rimborso dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili). Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in misura non superiore all’ammontare complessivo degli sconti indicati nelle attestazioni rilasciate dal servizio telematico in merito alla disponibilità dello sconto, pena lo scarto del modello F24. Con risoluzione dell’Agenzia delle entrate è istituito il codice tributo per la fruizione del credito d’imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso. Nel caso in cui l’apparecchio venga restituito dall’utente finale, il venditore è tenuto alla restituzione, tramite modello F24 telematico, del credito d’imposta utilizzato indicando il codice tributo di cui sopra.
Quale documentazione deve conservare il venditore ai fini di controllo
Ai fini dell’attività di controllo, il venditore dell’apparecchio conserva la documentazione di cui all’art. 2, commi 1 e 6 del decreto, ovvero:
1) la documentazione mediante la quale l’utente finale attesta il conferimento del bene e autocertifica la titolarità dell’abbonamento al canone di radiodiffusione e la non conformità dell’apparecchio ai nuovi standard DVB-T2
2) di quanto trasmesso, ai fini dell’applicazione dello sconto, tramite servizio telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate: codice fiscale del venditore, codice fiscale e estremi documento identità utente finale, dati identificativi dell’apparecchio, prezzo finale di vendita
3) la copia della certificazione del corrispettivo versato dall’utente stesso.