Aiuti e contributi pubblici – Ricordiamo l’obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno
Si ricorda che la Legge 124/2017 (commi da 125 a 129) richiede la pubblicazione obbligatoria – entro il 30 giugno di ogni anno – dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti di Stato e contributi pubblici ricevuti dall’impresa nell’esercizio dell’attività nel corso dell’anno precedente, qualora l’importo complessivo sia superiore ad € 10.000.
Questo adempimento può essere assolto dall’impresa mediante la pubblicazione dei dati sul proprio sito internet e/o portale digitale, in mancanza, di queste soluzioni si può adempiere anche tramite la pagina Facebook aziendale.
La norma prevede, inoltre, che in mancanza delle soluzioni sopra precisate tutti i dati relativi all’obbligo di trasparenza potranno essere riportate sul portale dell’Associazioni di categoria di appartenenza.
Sono obbligati alla pubblicazione i soggetti iscritti al Registro delle imprese:
- Società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
- Società di persone (Snc, Sas);
- Ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario)
Le Micro imprese, le società di persone e le imprese individuali (a prescindere dal regime contabile adottato) sono interessati dall’obbligo informativo con l’entrata in vigore del Decreto Crescita.
Si precisa che:
- se i singoli aiuti sono di importo inferiore alla soglia di € 10.000 ma complessivamente superano detto importo, sono tutti soggetti all’obbligo di pubblicazione
- se invece i singoli aiuti inferiori a € 10.000, tra loro sommati non superano complessivamente i € 10.000, non vi è obbligo di pubblicazione per nessuno di questi.
Attenzione che l’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati); per l’anno 2020 andranno pertanto considerati:
– aiuti e contributi concessi in anni precedenti, e incassati nel 2020
– aiuti e contributi concessi e incassati nel 2020
NEWS – Le sanzioni previste in caso di violazioni riguardanti l’obbligo informativo relativo alle sovvenzioni, sia in denaro che in natura per importi superiori a € 10.000 complessivi, erogate dalle pubbliche amministrazioni alle imprese e agli enti del terzo settore slittano al 1° gennaio 2022. Questa novità è prevista dalla Legge di conversione del Decreto Riaperture.