Esonero versamento Tariffa speciale del Canone RAI
Esonero versamento Tariffa speciale del Canone RAI (art. 6, commi 5 – 7)
La disposizione, come modificata nel corso dell’iter di conversione, prevede che, per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, siano esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni (cd. canone speciale RAI) di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
Ai soggetti interessati, che avessero già versato il canone alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto) verrà riconosciuto dall’Agenzia delle entrate un credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, pari al 100 per cento del versamento.
Ai soggetti interessati, che avessero già versato il canone alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto) verrà riconosciuto dall’Agenzia delle entrate un credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, pari al 100 per cento del versamento.