Decreto Natale 18 dicembre 2020: Misure urgenti in vigore dal 24 dicembre al 6 gennaio
DAL 21 DICEMBRE 2020 AL 6 GENNAIO 2021
Vietato ogni spostamento tra Regioni e da/per le provincie autonome di Bolzano e Trento, compresi quelli per raggiungere le seconde case.
NEI GIORNI 24-25-26-27-31 DICEMBRE 2020 E IL 1-2-3-5-6 GENNAIO 2021
Tutta l’Italia in ZONA ROSSA, pertanto
- Sono consentiti gli spostamenti solo per motivi di lavoro, salute o necessità;
- E’ consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari, le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie e le attività di vendita di prodotti di prima necessità individuate nell’allegato 23 del DPCM 3.12.2020, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 10, lettera ff). SI VEDA TABELLA ATECO ALLEGATA.
- Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
- Consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto e la ristorazione con asporto fino alle ore 22,00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona ad eccezione di: Lavanderie e pulitura di articoli tessili e pelliccia – Attività delle lavanderie industriali – Altre lavanderie, tintorie – Servizi di pompe funebri e attività connesse – Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere(come da allegato 24 del DPCM 3.12.2020). VEDASI TABELLA ALLEGATA.
NEI GIORNI 28-29-30 DICEMBRE 2020 E IL 4 GENNAIO 2021
Tutta l’Italia in ZONA ARANCIONE, pertanto:
- Sono sempre consentiti gli spostamenti all’interno del proprio Comune dalle ore 5 alle ore 22. Non è necessaria l’autocertificazione;
- Sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
- Gli spostamenti fuori comune sono sempre consentiti per comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità; è sempre consentito anche il rientro al proprio domicilio, residenza o abitazione. È necessaria l’autocertificazione.
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione(fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering su base contrattuale.
- L’asporto è consentito dalle ore 5 alle ore 22. La consegna a domicilio è sempre consentita, senza restrizioni, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
- I negozi possono rimanere aperti fino alle ore 21. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati coperti, ad eccezione delle farmacie e simili, edicole, tabacchi, attività alimentari.
Da ultimo, nel Decreto Legge riportato, sono state inserite già misure economiche a sostegno delle categorie sottoposte a limitazioni ( codice Ateco 56) : riceveranno il contributo pari al 100 % di quanto ricevuto in occasione del Decreto Rilancio automaticamente con accredito da parte dell’Agenzia delle entrate. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire del 1 dicembre 2020.
Alleghiamo:
- Testo Decreto Legge 172/2020 come pubblicato in Gazzetta Ufficiale
- Slide informative
- Allegato 23 e 24 DPCM 03/12/2020 ( commercio al dettaglio e servizi alla persona consentiti in zona rossa)