DECRETO LEGGE 18 DICEMBRE 2020
24-27 dicembre
31 dicembre-3 gennaio
5-6 gennaio
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È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla propria abitazione , salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (autocertificazione obbligatoria). E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
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È consentito a un massimo di due persone non conviventi di spostarsi una sola volta al giorno verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione. Nella deroga non sono conteggiati gli under 14 , i diversamente abili e i conviventi non autosufficienti, i cui spostamenti saranno quindi consentiti.
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Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
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Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
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Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, ad esclusione di parrucchieri e barbieri.
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Consentita l’attività delle lavanderie.
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Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
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Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
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E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva è consentito esclusivamente all’aperto ed in forma individuale.
🟠ZONA ARANCIONE🟠
28-30 dicembre
4 gennaio
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È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
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chi risiede nei centri AL DI SOTTO DEI 5MILA ABITANTI potrà spostarsi per un RAGGIO MASSIMO di 30 CHILOMETRI, ma non potrà raggiungere il Comune capoluogo di provincia.
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Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
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Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
💶💶💶 RISTORI 💶💶💶
645 milioni per ristoranti e bar (100% di quanto erogato col decreto rilancio). A gennaio nuovo decreto ristori per tutte le altre attività che subiranno chiusure.