DECRETO “ RISTORI BIS “ n. 149/2020 – INTEGRAZIONE DECRETO “RISTORI TER” N°154-2020
AGGIORNAMENTO DECRETO “RISTORI TER”
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2020 n. 291 il Decreto Legge n.154/2020 conosciuto come Ristori Ter – recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – in vigore dal 24 novembre 2020.
Segnaliamo che la misura principale riguarda l’articolo 1 “ Rifinanziamento delle misure di sostegno alle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 “ che al comma 1 prevede l’incremento di 1.450 milioni di euro sui fondi già previsti nel DL Ristori Bis.
Si ricorda che questo Fondo è stato istituito al fine di poter fronteggiare i maggiori oneri derivanti dalle misure previste dal DL Ristori Bis, a seguito della estensione del perimetro di applicazione delle disposizioni, quale conseguenza delle ordinanze del Ministero della Salute di individuazione delle nuove Zone Arancione e Rossa.
L’articolo 1 – comma 2 – integra l’Allegato 2 (riguarda esclusivamente la Zona Rossa) del DL Ristori Bis inserendo tra i beneficiari anche il Commercio al dettaglio di calzature e accessori (Codice Ateco 47.72.10)
DECRETO RISTORI BIS
Il Decreto Legge n. 149/2020, conosciuto come “Ristori Bis”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9.11.2020 ed è vigente dalla stessa data.
Ora, premesso quanto già dettagliato nella nostra comunicazione del 30 ottobre scorso, con la pubblicazione del Decreto Ristori, che per facilità riportiamo il link:
segnaliamo quanto rideterminato e modificato dal DL Ristori Bis n. 149/2020, ricordando che la Regione FVG – ad oggi – è classificata ARANCIONE
Il Ministro della Salute Speranza ha firmato la nuova ordinanza – che entra in vigore da domenica 15 novembre 2020 – che cambia “fascia di rischio” ad alcune regioni, istituendo nuove aree rosse e arancioni; il Friuli Venezia Giulia diventa Arancione, questa la decisione arrivata nel corso della Cabina di Regia-Iss sul monitoraggio del contagio Covid.
Dobbiamo ricordare che si è costituito sistema di raccordo tra il DL Ristori n. 137/2020 ed il DL Ristori Bis n. 149/2020 con la classificazione regionale fatta al Ministero della Salute, che stabilisce gli aiuti e contributi in base alle diverse restrizioni.
Ora con il passaggio da zona Gialla ad Arancione nel DL Ristori Bis non si trovano dettagli operativi, sembrerebbe essere l’Agenzia delle Entrate a dover riconoscere in automatico la nuova quota spettante in base all’incrocio tra codici ATECO e classificazione zona regione.
L’ Art. 1 ridetermina il contributo a fondo perduto – di cui all’art. 1 del DL 137/20 “Ristori” – e stabilisce un nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali
- Comma 1di fatto sostituisce l’Allegato 1 richiamato dall’art. 1 del DL Ristori, allo scopo di estendere la platea dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dallo stesso articolo. (vedi Allegato 1 Ristori Bis)
In particolare, è prevista l’estensione delle agevolazioni, con relative percentuali per la determinazione del contributo ai sensi dell’art. 1 del Decreto Ristori, alle seguenti attività economiche:
- 20.51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi (100%)
- 47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere (100%)
- 49.39.09 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri (100%)
- 50.30.00 Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) (100%)
- 52.21.30 Gestione di stazioni per autobus (100%)
- 52.21.90 Altre attività connesse ai trasporti terrestri (100%)
- 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (50%)
- 61.90.20 Posto telefonico pubblico ed Internet Point (50%)
- 74.20.11 Attività di fotoreporter (100%)
- 74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche (100%)
- 74.30.00 Traduzione e interpretariato (100%)
- 85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi (200%)
- 85.52.01 Corsi di danza (100%)
- 91.01.00 Attività di biblioteche e archivi (200%)
- 91.02.00 Attività di musei (200%)
- 91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili (200%)
- 91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali (200%)
- 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (100%)
- 93.19.92 Attività delle guide alpine (200%)
- 96.01.10 Attività delle lavanderie industriali (100%)
- Comma 2prevede un aumento di un ulteriore 50% rispetto alla quota indicata nell’Allegato 1 per gli operatori dei settori economici individuati dai seguenti Codici ATECO che abbiano domicilio fiscale o sede operativa in Aree caratterizzate da scenario di massima gravità (Zona Rossa) ed in Aree di rischio elevato (Zona Arancione) individuate con ordinanze del Ministero della Salute
- 56.10.30 – gelaterie e pasticcerie
- 56.10.41 – gelaterie e pasticcerie ambulanti
- 56.30.00 – bar e altri esercizi simili senza cucina
- 55.10.00 – alberghi
- Comma 3con questo comma viene abrogato il comma 2 dell’art. 1 del DL Ristori che prevedeva la possibilità – da parte del Ministro Sviluppo Economico – di individuare ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici danneggiati dalle misure restrittive previste dal DPCM 24 ottobre 2020.
Si segnala, però, che l’art 8 – comma 5- di questo DL Ristori Bis sostituisce di fatto la disposizione abrogata stabilendo che, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020, il Ministro Sviluppo Economico, può individuare ulteriori codici ATECO, a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.
- Comma 4 prevede un nuovo contributo – che verrà riconosciuto nel 2021 – a favore degli operatori con sede operativa nei centri commerciali e gli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande – interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM 3 novembre 2020.
Questo contributo verrà erogato dall’Agenzia delle Entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità che verranno disciplinate dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, già previsto dall’art. 1, comma 11 del Decreto Ristori.
- Comma 5 prevede – per i soggetti di cui al comma 4 che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai Codici ATECO che rientrano nell’Allegato 1 – il contributo determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del decreto Ristori;
mentre – per i soggetti di cui al comma 4 che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai Codici ATECO che non rientrano nell’Allegato 1 – il contributo spetta alle condizioni stabilite dal Decreto Ristori all’art. 1, comma 3 (ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019) e comma 4 (riconoscimento del contributo anche in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019). Il contributo è determinato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’art. 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.
L’Art. 2 riconosce un contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM 3 novembre 2020 che:
- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Zona Rossa), individuate con ordinanze Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art 3 D.P.C.M. 3 novembre 2020;
- alla data del 25 ottobre 2020 hanno la partita IVA attiva;
- dichiarano, ai sensi dell’arto 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione di attività) di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai Codici ATECO riportati nell’Allegato 2 (vedi Allegato 2 Ristori Bis).
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
Per la determinazione dell’agevolazione si applicano i criteri e le modalità di cui all’art.1, commi da 3 a 11, del Decreto Ristori ed il valore del contributo è calcolato, in relazione alla percentuale del 200% per le attività economiche riportate nell’Allegato 2 al presente DL.
L’Art. 4 riconosce un Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020.
Ricordiamo che l’art 8 del DL Ristori n. 137/2020 ha esteso la fruizione del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, solo per i soggetti che svolgono attività penalizzate dalle misure di contenimento del contagio recate dal DPCM 24 ottobre 2020 e riportate nel relativo Allegato 1
Con l’attuale disposizione il credito d’imposta viene esteso, anche alle imprese direttamente interessate dalle nuove misure restrittive introdotte dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020; in particolare, si tratta delle imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 del presente DL Ristori Bis, nonché delle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1 – 79.11 – 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Zona Rossa).
L’Art. 5 cancella la seconda rata IMU 2020; già con l’art. 78 del DL Rilancio era stata prevista l’esenzione dal pagamento della seconda rata dell’IMU – per l’anno 2020 – per le seguenti categorie di immobili:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli
stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di
allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi
proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Con l’art 9 del DL Ristori, l’esenzione dal pagamento della seconda rata IMU 2020 è stata estesa agli immobili, e relative pertinenze, in cui si esercitano le attività elencate nella tabella di cui all’All 1 di quel DL, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Ora, con l’art 5 del DL Ristori Bis viene stabilito che – per l’anno 2020 – non è dovuta la seconda rata IMU, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai Codici ATECO riportati nell’Allegato 2 ( vedi All 2 Ristori Bis) a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Zona Rossa).