Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici
Con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 31 agosto 2020, è stato istituito il codice tributo da utilizzare in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici. In particolare, il “bonus” viene riconosciuto per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi dell’esercente, relativi all’anno d’imposta precedente, siano di importo non superiore a 400.000 euro.
Come noto, l’articolo 22, comma 1, del decreto legge n. 124 del 2019, ha previsto che agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30% delle commissioni bancarie, addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione (ex articolo 7, comma 6 del D.P.R. n. 605 del 1973). Il medesimo incentivo spetta anche per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite il modello F24, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa, è stato istituito il codice tributo “6916”, denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124” .
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