Il 15 agosto è entrato in vigore il cosiddetto “Decreto Agosto”, tra le novità, l’ulteriore proroga di sospensione di rate dei mutui e dei leasing
L’art 65 del Decreto Agosto proroga la sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e leasing e della revoca degli affidamenti bancari – già prevista dall’art 56 del Decreto Cura Italia – dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 .
Ricordiamo che tra le diverse misure introdotte dal DL Cura Italia n. 18/2020 – a sostegno della liquidità della PMI, lavoratori autonomi titolari di P. IVA danneggiati dall’emergenza epidemiologica COVID-19 – l’art. 56 prevedeva la moratoria straordinaria al 30 settembre 2020 dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari.
Ora l’art 65 del Decreto Agosto n. 104/2020, per tutti quelli che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono già ammessi alle misure di sostegno di cui all’art 56 DL “Cura Italia”, proroga automaticamente la moratoria al 31 gennaio 2021 senza alcuna formalità. Per le imprese del comparto turistico – in caso di autorizzazione da parte della Commissione Europea – la proroga si allunga al 31 marzo 2021.
L’impresa che – per qualsiasi motivo – decidesse di rinunciare alla moratoria dovrà far pervenire all’Istituto di credito/soggetto finanziatore – entro il 30 settembre 2020 – comunicazione formale di rinuncia alla proroga.
Per le imprese che non si sono ancora avvalse della moratoria il termine ultimo per beneficiarne è il 31 dicembre 2020 (con sospensione fino al 31 gennaio 2021).
Segnaliamo che slitta al 31 gennaio 2021 anche il termine fino al quale sono sospese le segnalazioni a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d’Italia relative a imprese che abbiano beneficiato della moratoria.