CONVERTITO NELLA LEGGE 40/2020 IL DECRETO LIQUIDITA’
Il DL 23/2020 “Liquidità” è stato convertito con la Legge n. 40 del 5 giugno 2020 – Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.
La Legge 40/2020 ha potenziato il Fondo di garanzia PMI e migliorato alcune caratteristiche al fine di agevolare le esigenze immediate di liquidità delle imprese e dei professionisti che stanno affrontando difficoltà derivanti dell’epidemia da COVID-19; sono state semplificate le procedure di accesso, incrementate le coperture della garanzia ed ampliata la platea dei beneficiari.
Si ricorda che da parte del Fondo di Garanzia è previsto il rilascio di una garanzia gratuita ed automatica per il 100% sui nuovi finanziamenti concessi a favore delle PMI e di persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni, broker, agenti e subagenti di assicurazione, enti del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti a condizione che l’attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19. Il finanziamento deve avere le seguenti caratteristiche:
Per i finanziamenti già concessi – secondo quanto previsto dall’art. 13 lettera m-bis comma 1 del DL Liquidità – vista la conversione in legge e considerate le modalità di adeguamento descritte nella circolare n. 12/2020, è possibile fare richiesta di adeguamento alle nuove condizioni di aumento di durata e/o di importo.
La garanzia viene concessa automaticamente ed il finanziamento può essere erogato dalla banca anche senza attendere la risposta del Fondo. Per questo tipo di finanziamenti è stato predisposto un apposito modulo di domanda semplificato che deve essere presentato alla banca o al Confidi cui il beneficiario si rivolge per ottenere il prestito e non direttamente al Fondo di garanzia.
L’approvazione delle domande senza valutazione del merito di credito ai fini della concessione della garanzia riguarda tutti i soggetti ammissibili – le imprese fino a 499 dipendenti – e tutte le operazioni finanziarie. Il Fondo approva le domande presentateda banche, Confidi e altri intermediari finanziari dopo aver verificato soltanto che il soggetto richiedente sia tra quelli ammissibili e che non siano superati i limiti di aiuto previsti.
Per le operazioni più importanti, la garanzia copre tutti i finanziamenti al 90% fino a un importo massimo di 5 milioni di euro per singolo beneficiario; anche in questo caso l’importo massimo può essere raggiunto sommando più domande di ammontare inferiore.
Per le imprese con ricavi non superiori a € 3.200.000 – che possono avviare operazioni di importo fino a € 800.000 – alla garanzia del 90% del Fondo può essere aggiunta un’ulteriore garanzia del 10% concessa de un Confidi così da coprire il 100% del finanziamento concesso. La durata di questo finanziamento è rimasta confermata in 72 mesi
La garanzia può essere rilasciata anche su operazioni già erogate: questa possibilità vale solo – però – se l’erogazione è stata effettuata non più di 3 mesi prima della richiesta al Fondo e, comunque, non prima del 31 gennaio 2020.
Le procedure del Fondo di Garanzia per le PMI sono snelle e veloci, il Consiglio di gestione si riunisce due volte la settimana e l’impresa viene informata via e-mail sia della presentazione della domanda sia dell’adozione di delibera.