Contributi pubblici: obbligo di trasparenza per imprese scadenza prossimo 30 giugno
Ricordiamo che l’art 35 del “Decreto Crescita” ( D.L. n. 34/2019) ha ampliato la disciplina della trasparenza delle erogazioni pubbliche, (introdotta dalla L. 124/2017), estendendo l’obbligo di informativa sulle erogazioni pubbliche superiori a € 10.000 anche alle società di persone e alle micro imprese.
Entro il 30 giugno di ogni anno è obbligatorio pubblicare le somme ricevute nell’anno solare precedente – dal 1.1 al 31.12 – indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono e, nello specifico, riguarda sovvenzioni / sussidi / vantaggi / contributi / aiuti (in denaro / natura) non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva / retributiva / risarcitoria, effettivamente erogati dalle Amministrazioni pubbliche nell’esercizio finanziario precedente.
Per le nostre imprese queste le specifiche modalità di trasparenza :
- società di capitali
devono pubblicare le informazioni nella Nota Integrativa del bilancio di esercizio
- le imprese che redigono il bilancio ai sensi dell’art 2435-bis del codice civile e tutte quelle che comunque non sono tenute alla redazione della Nota integrativa
devono pubblicare le informazioni nel proprio sito Internet o, in mancanza di questo, nel portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.
Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) Sezione “Trasparenza”, la registrazione degli stessi nel predetto sistema sostituisce gli obblighi di pubblicazione a condizione che venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del RNA nella Nota Integrativa del bilancio oppure, se non tenuti alla redazione della Nota Integrativa, sul proprio sito internet o sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.
A decorrere dal 1 gennaio 2020 l’inosservanza di questo obbligo di pubblicazione per trasparenza, comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di € 2.000, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Inoltre, decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.