Informativa lavoro su ammortizzatori sociali
L’entrata in vigore del nuovo DL 18/2020 “Cura Italia” ha previsto, in tema di ammortizzatori sociali di sostegno al reddito, un intervento duplice: da un lato estendendo la copertura anche a quelle Aziende e a quei lavoratori che normalmente sarebbero stati sprovvisti di tutela e dall’altro semplificando le procedure e modalità di ricorso alle prestazioni.
Per le Aziende del settore Terziario le prestazioni sono sostanzialmente riconducibili a due fattispecie; l’accesso all’uno o all’altro strumento dipende dal volume del personale dipendente impiegato.
(attenzione! Per le Aziende di settori diversi dal Terziario, quindi ad esempio artigiani o industrie, valgono altre procedure e ci sono diversi strumenti.)
Per le Aziende, che occupano da 6 a 49 dipendenti, il Legislatore ha previsto lo strumento dell’Assegno Ordinario (il riferimento è l’art. 19 del DL 18/2020); mentre per le Aziende, che occupano 5 dipendenti o meno, è stato introdotto lo strumento della Cassa integrazione in deroga (art.22 del DL 18/2020). Anche per le aziende, oltre i 50 dipendenti, che normalmente avrebbero accesso –nel settore Terziario – alle procedure di Cassa integrazione Straordinaria, verrà con ogni probabilità riservato l’accesso alla Cassa integrazione in deroga.
Di seguito alcuni cenni rispetto ai due strumenti, ricordandoTi che i nostri uffici sono a Tua completa diposizione per consigliarTi sulla migliore forma di intervento per i Tuoi dipendenti e fornirti tutto il supporto necessario per l’accesso all’una o all’altra procedura. Buona lettura!
Assegno Ordinario (Aziende del settore terziario da 6 a 49 dipendenti)
I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020 (art, 19, comma 1, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18). I datori di lavoro che presentano domanda di assegno ordinario avranno l’obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto sindacale da svolgere anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione. I periodi di trattamento non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima previsti per gli ammortizzatori ordinari; sono inoltre neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all’anno 2020, all’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale, non si applica il tetto aziendale normale, né si applica il contributo addizionale, l’aliquota di finanziamento e il contributo di finanziamento di solito previsti per le Aziende che avrebbero diritto ad accedervi (il riferimento è il decreto legislativo n. 148/2015). I lavoratori destinatari dell’assegno ordinario devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020. L’ assegno ordinario è riconosciuto nel limite massimo delle risorse disponibili di cui al decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’INPS.
Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (“CIGD”, Aziende del settore terziario da 1 a 5 dipendenti; probabilmente equiparate le Aziende >50 dipendenti.)
Per la concessione della Cassa integrazione in deroga i soggetti competenti, su delega del DL 18/2020, sono le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato. Alla data odierna, 24 Marzo 2020, siamo ancora in attesa di un testo normativo con cui la Regione FVG recepisca la delega ed attivi, per i soggetti che ne hanno diritto, l’avvio delle procedure di richiesta dello strumento.
Con ogni probabilità all’accordo concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali, si sostituirà per i soli trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per le Aziende fino a 5 dipendenti, una più semplice informativa sindacale, senza necessità di ulteriori consultazioni, da effettuarsi per il tramite del nostro Ente Bilaterale del Commercio e Turismo.
La durata della sospensione del rapporto di lavoro avrà un periodo non superiore a nove settimane e per i lavoratori coinvolti è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo delle risorse disponibili, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Rispetto a questo punto è stata presentata una istanza da parte di Confcommercio FVG alla Regione affinché il trattamento possa essere esteso anche a quei lavoratori assunti successivamente al 23/2 in vista dell’apertura della stagione estiva nelle località turistiche.
I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con Decreto della Regione per il tramite dell’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla Regione, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Non appena sarà possibile accedere allo strumento sarà cura degli scriventi uffici aggiornarvi con successiva circolare informativa.